Art. 2.
(Modalità di corresponsione).

      1. La retribuzione sociale di cui all'articolo 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite le sue articolazioni territoriali.
      2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito, presso la direzione generale del mercato del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un comitato, supportato da un apposito ufficio, per la rilevazione dello stato di disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali e provinciali e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, ai sensi di un regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Pag. 7